Statuto vigente

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

DENOMINAZIONE – SEDE – PATRIMONIO – SCOPO.

 

ART. 1 – Denominazione e Natura Giuridica.

 

  1. L’Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella, costituita ai sensi della legge 17 aprile 1957 n. 278, a norma dell’art. 1 Legge 20/11/2017 n. 168 assume la denominazione di “Amministrazione di Dominio Collettivo dei Beni di Uso Civico” di Acquavella, brevemente indicata come A.D.U.C. di Acquavella.

 

  1. L’A.D.U.C. di Acquavella è un ente autonomo avente personalità giuridica di diritto privato ed è dotato di autonomia statutaria, di capacità di autonormazione e di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, come stabilito dalla Legge 20/11/2017 n.168. L’A.D.U.C. di Acquavella gestisce e tutela il patrimonio antico e i beni collettivi della comunità della frazione Acquavella assicurando il pieno godimento dell’esercizio degli usi civici ed a beneficio della stessa.
  1. L’ A.D.U.C. di Acquavella, come disposto dalla Legge 168/2017 è dotata di Autonomia: Statutaria, Amministrativa, Finanziaria, Contabile, Imprenditoriale e Gestionale del proprio patrimonio economico, naturale, ambientale e culturale, disponendone liberamente nei modi di legge. Della sua Autonomia Statutaria si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività.
  1. 4. L’ A.D.U.C. di Acquavella rappresenta la totalità dei frazionisti, di seguito nel presente Statuto indicati con la parola “Utenti”, in materia di gestione dei diritti di Uso Civico sui terreni e proprietà collettive dell’Ente Beni Demaniali, ai sensi della Legge n°168 del 20.11.2017.

 

  1. La frazione Acquavella è definita e delimitata dall’art. 2 dello Statuto del Comune di Casal Velino.

In forza della variazione toponomastica, adottata con deliberazione del consiglio del Comune di Casal Velino n. 54 del 28.10.2006, il Comune di Casal Velino risulta così strutturato:

  1. Casal Velino capoluogo;
  2. Acquavella –frazione- con le località Carullo, Starza, Defenale e San Giorgio;
  3. Marina –frazione- con le località Dominella e Piani, Foce e Tempone;
  4. Vallo Scalo –frazione;
  5. Bivio di Acquavella – frazione- costituita dalle località Rungi, Verduzio, Ficocelle e Chiusa del Pero.

Quest’ultima frazione, precedentemente a detta variazione, costituiva località della frazione di Acquavella.

 

ART. 2 – Patrimonio.

Il patrimonio dell’A.D.U.C. di Acquavella è costituito dai terreni di originaria proprietà collettiva della frazione, da quelli ad essa appartenenti per antico possesso, da quelli che risultano dagli atti, dagli inventari e dalle cartografie ufficiali, depositati presso la sede legale dell’A.D.U.C, nonché da quelli di qualsiasi specie e natura che comunque perverranno all’A.D.U.C. in forza di contratti, leggi, sentenze, donazioni e lasciti.

 

ART. 3 – Fonti normative.

 

L’A.D.U.C. di Acquavella è disciplinata dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle seguenti norme per quanto compatibili alla luce della L. 20/11/2017 n. 168:

ART. 4 – Sede.

L’A.D.U.C. di Acquavella ha sede legale e amministrativa in via Napoli n.24, Acquavella, frazione del Comune di Casal Velino, provincia di Salerno,

 

ART. 5 – Stemma.

L’ A.D.U.C. di Acquavella ha un proprio stemma di forma circolare raffigurante elementi paesistici e di vita rurale.

 

ART.6 – Finalità e scopi.

  1. L’A.D.U.C. di Acquavella, nell’esercizio dei compiti istituzionali, in forma diretta, associata o consorziata, cura gli interessi agricoli, zootecnici, silvani e di conservazione dei valori sia ambientali e culturali che naturalistici dell’intera proprietà collettiva, con autonomia imprenditoriale e gestionale nonché gestisce il patrimonio naturale, economico e culturale , che fa capo alla base territoriale della proprietà dotato di capacità (lett. C art. 1 comma 1 L. 2017comma 3; assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritto di godimento collettivo sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio a norma degli artt. 2 e 3 della L. 168/2017, in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per finalità indicate dalla L. 168/2017 e recepite nel presente statuto.
  2. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi comunitarie, statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative dei settori agricolo, silvano, zootecnico e agrituristico, dell’assetto del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e materiali presenti nel territorio.

ART. 7 – Partecipazione a consorzi ed a altri soggetti giuridici.

Per il conseguimento delle proprie finalità, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi agro-silvo-pastorali, l’A.D.U.C. di Acquavella può riunirsi in consorzi, stipulare apposite convenzioni sulla base delle norme vigenti in materia con pubbliche amministrazioni o enti pubblici o privati.

ART.8 – Uso dei beni – Regime giuridico.

  1. 1. I beni del demanio civico o collettivo appartenenti alla categoria A di cui all’art. 11 L. n. 1766/1927 (terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente) sono aperti agli usi di tutti i cittadini con precedenza i residenti della Frazione demaniale.

Gli usi civici che possono esercitarsi sui detti terreni sono il pascolo, il legnatico, la raccolta spontanea dei prodotti della terra.

 

  1. I beni del demanio civico o collettivo appartenenti alla categoria B di cui all’art. 11 L. n. 1766/1927 (terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria) non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali possono essere dati in affitto, concessi in uso a soggetti singoli o in forma associata.
  1. L’esercizio degli usi civici, i criteri di assegnazioni dei beni demaniali agli utenti e i relativi canoni per i fitti e concessioni in uso sono stabiliti e disciplinati da un apposito regolamento interno.

 

  1. I beni collettivi, ai sensi della Legge 20/11/2017 n° 168, costituiscono il patrimonio antico dell’ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. Il regime giuridico dei beni resta quello dell’inalienabilità, della indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

L’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo.

Le zone gravate da usi civici sono sottoposte al vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre del demanio civico si conferisce priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell’Unione europea vigenti in materia, come stabilito e disciplinato da apposito regolamento interno.

 

TITOLO II

Organi dell’A.D.U.C. di Acquavella

ART. 9 – Organi dell’A.D.U.C. di Acquavella

  1. Gli organi dell’A.D.U.C. di Acquavella sono:
  • il Comitato di Amministrazione,
  • il Presidente,
  • il Vicepresidente.
  1. Le competenze degli organi dell’A.D.U.C. sono stabilite dal presente statuto, dal regolamento e dalla legge in materia.

ART.10 – Elettorato passivo ed elettorato attivo.

  1. Possono essere eletti componenti del Comitato tutti i cittadini residenti nella Frazione demaniale e per i quali non sussistono i motivi di ineleggibilità e incompatibilità secondo la normativa vigente per la elezione dei consiglieri comunali per quanto compatibile.
  2. Eleggono i componenti del Comitato tutti i residenti nella frazione demaniale regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casal Velino (SA).

ART. 11 – Comitato per l’amministrazione – Composizione – Decadenza

  1. Il Comitato di Amministrazione è composto da cinque membri e viene eletto ogni quattro anni ai sensi e secondo le modalità stabilite dalla Legge 17/04/1957 n. 278.
  2. Alla prima seduta, dopo l’insediamento dei nuovi eletti, il Comitato costituito nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente. Tale votazione avviene con scrutinio segreto.
  3. I membri del Comitato hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’A.D.U.C. tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
  4. I membri del Comitato non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi, liti e contabilità loro proprie verso l’Amministrazione dei beni demaniali, come pure quando si tratta di interessi, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
  5. I componenti del Comitato decadono dalla carica:
  6. per dimissioni;
  7. per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dal Regolamento, dalle leggi Nazionali e Regionali.
  8. per non intervenire alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo;

Sono dichiarati decaduti con deliberazione del Comitato.

ART. 12 – Comitato per l’amministrazione – Funzioni 

1. Le riunioni del Comitato per l’amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

  1. Il Comitato per l’amministrazione:
  2. approva lo statuto, i regolamenti e le eventuali modifiche ed integrazioni;
  3. elegge, con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge, il Presidente ed il Vice Presidente;
  4. approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  5. delibera su tutti gli oggetti che interessano l’amministrazione dell’A.D.U.C.
  6. Il Comitato per l’amministrazione è convocato almeno due volte all’anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.
  7. Il Comitato interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti, dolosi o colposi, che possono compromettere l’integrità dei terreni soggetti ad uso civico ed ha facoltà di ricorrere nella sede giurisdizionale competente per la difesa dei propri interessi e per l’annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell’Amministrazione e di costituirsi parte civile nei processi penali.
  8. Il Comitato segnala eventuali occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre agli organi competenti.
  9. Il Comitato può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, enti pubblici o privati, al fine di fornire in modo coordinato servizi per la collettività della frazione. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
  10. Il Comitato assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti, ovvero sottoposti alla sua attenzione dal Presidente.

ART. 13 – Convocazione del Comitato per l’amministrazione.

  1. Il Comitato di Amministrazione è convocato:
  2. a) dal Presidente;
  3. b) su richiesta di almeno tre quinti dei membri in carica.
  4. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all’anno ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.
  5. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
  6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire entro due giorni.
  7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti il luogo, il giorno e l’ora di riunione, gli argomenti da trattare e l’indicazione dell’eventuale seconda convocazione, da consegnarsi a ciascun membro nel domicilio eletto nel territorio frazionale del Comune. L’avviso di convocazione può essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telegramma, ovvero a mezzo e-mail o pec, applicazioni di messaggistica istantanea e altri supporti telematici. La seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, non prima di ventiquattro ore, sarà preannunciata con lo stesso avviso di prima convocazione e senza alcun altro invito.
  8. L’elenco degli argomenti viene pubblicato nell’albo online almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza e può essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
  9. Il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede dell’Amministrazione dei beni demaniali di Acquavella.
  10. Le sedute del Comitato sono pubbliche.

ART.14 – Numero legale per la validità delle sedute del Comitato per l’amministrazione.

  1. Per la validità delle sedute del Comitato di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Comitato è presieduto dal componente più anziano presente.

  1. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
  2. a) i componenti tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
  3. b) coloro che si allontanano dall’aula prima della votazione.

ART.15–Numero legale per la validità delle deliberazioni del Comitato per l’amministrazione.

  1. Il Comitato di Amministrazione delibera con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
  2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso il Presidente ovvero dalla maggioranza relativa dei componenti del Comitato. Il segretario verbalizzante è nominato tra i componenti del Comitato presenti.

ART. 16Verbalizzazione e pubblicazione delle deliberazioni del Comitato.

  1. Il verbale della riunione del Comitato è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l’adunanza e dal Segretario verbalizzante.
  2. Le deliberazioni sono pubblicate all’Albo on line dell’A.D.U.C. e sono conservati presso gli uffici dell’A.D.U.C.

 

ART.17 – Il Presidente.

  1. Il Presidente, eletto dal Comitato di Amministrazione tra i suoi membri secondo le modalità stabilite dall’art. 11 del presente Statuto, ha la rappresentanza legale l’A.D.U.C. e ne coordina l’attività, sovraintende al funzionamento degli Uffici e dei servizi, nonché all’esecuzione degli atti.
  2. 2. Il Presidente convoca il Comitato per l’amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze; da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, stipula i contratti nell’interesse dell’Ente; vigila sull’osservanza delle norme statutarie e regolamentari; ha facoltà di delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l’amministrazione. Adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili per assicurare pronti interventi dell’amministrazione a tutela della comunità dei frazionisti e del demanio civico. Emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
  3. Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, ha la rappresentanza processuale dell’Ente e sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela e difesa degli interessi dell’Ente.
  4. Il Presidente impartisce le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Comitato, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare; assegna, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell’A.D.U.C. per il perseguimento degli obiettivi fissati. Verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

ART. 18 – Cessazione dalla carica di Presidente.

  1. Il Presidente decade dalla carica
  2. a) per dimissioni;
  3. b) per mozione di sfiducia;
  4. c) per sopravvenienza di causa di ineleggibilità, incompatibilità;
  5. Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al Comitato; in tal caso si procede alla nomina di un nuovo Presidente.
  6. In caso di cessazione o decadenza del Presidente, il Comitato resta in carica e le funzioni di Presidente vengono svolte dal Vice-Presidente o dal Consigliere anziano, fino alla elezione del nuovo Presidente.
  7. Lo scioglimento del Comitato determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

ART. 19 – Mozione di sfiducia.

  1. Il voto del Comitato contrario ad una proposta del Presidente non comporta le dimissioni del medesimo.
  2. Il Presidente e/o il Vice Presidente cessano dalla carica in caso non abbiano più la maggioranza in seno al Comitato, ovvero in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato. In caso di parità di voti, è prevalente il voto del Presidente. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dal almeno tre quinti dei membri del Comitato e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede con l’elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente.

ART.20 – Vice Presidente.

  1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
  2. E’ eletto dal Comitato secondo le modalità stabilite dall’art.11 del presente Statuto, applicando i medesimi casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica previste per il Presidente.

ART.21 – Durata del mandato.

  1. I consiglieri del Comitato, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
  2. Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie per l’espletamento del mandato.

ART.22 – Segretario verbalizzante.

  1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da una persona estranea all’Amministrazione.
  2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l’Amministrazione all’inizio di ogni seduta del Comitato.
  3. Per le funzioni di Segretario a questi non spetta alcun compenso.

 

ART.23 – Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori sono responsabili verso l’Ente secondo le norme del mandato ai sensi dell’art. 18 del c.c.

 

ART.24 – Contenzioso.

Il Presidente è legittimato a stare in giudizio a difesa degli interessi dell’Ente nei procedimenti giurisdizionali, civili, amministrativi e tributari, penali, in liti sia attive che passive.

ART.25 – Inventario.

Tutti i beni mobili ed immobili devono essere censiti in apposito inventario, compilato secondo quanto stabilito dalle norme del cod. civ. artt. 2214 e 2215.

ART. 26- Note informative.

Il Presidente, nella sua funzione, promuove le iniziative più idonee pe r assicurare la conoscenza e le finalità dello Statuto da parte di tutti i cittadini di Acquavella.

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 27 – Collaboratori esperti.

  1. Il Presidente può avvalersi di collaboratori esperti esterni al Comitato ovvero tecnici, legali, informatici, previa delibera del Comitato, anche con possibilità di richiedere agli stessi di partecipare alle riunioni del Comitato in qualità di esperti ma senza diritto di voto.
  2. Per il conseguimento delle finalità istitutive dell’A.D.U.C. è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Comitato, l’impiego di personale tecnico e di manodopera, con preferenza per i giovani frazionisti, anche part-time e/o a tempo determinato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigente per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l’A.D.U.C. provvede successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, ove sia iscritto il connesso stanziamento.
  3. In relazione a problemi specifici nei settori di attività dell’A.D.U.C. a cui non può provvedersi con le professionalità dipendenti dall’Ente, il Comitato può avvalersi di appositi consulenti esperti. Ai conseguenti oneri si provvede in misura non eccedente i compensi previsti dai rispettivi consigli o ordini professionali.

ART. 28 -Il revisore dei conti.

  1. In funzione della rilevanza dell’attività gestionale e della rilevanza economica-finanziaria dei risultati di bilancio, l’A.D.U.C. di Acquavella con delibera del Comitato può dotarsi di un revisore con compiti e funzioni di cui all’art. 2397 e ss del c.c. e smi per quanto applicabile.
  2. Al revisore esterno scelto nell’elenco dell’ordine professionale competente, sarà assegnato un compenso previo accordo scritto con il medesimo.

ART.29 Corsi di formazione professionale.

L’A.D.U.C. di Acquavella partecipa al miglioramento della professionalità dei frazionisti, in particolare attenzione ai giovani, organizzando corsi di formazione, ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzate da strutture specializzate, anche d’intesa con amministrazioni pubbliche o istituzioni private.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 30 – Gestione finanziaria e contabile – Entrate

  1. Nell’ambito e nei limiti imposti dalla legge, l’A.D.U.C. di Acquavella ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e contributi.
  2. Costituiscono entrate dell’Ente:
  • canoni derivanti da contratti di fitto, dalle concessioni in uso e fida pascolo;
  • contributi regionali, statali, comunitari e di altri enti territoriali;
  • risorse da investimenti;
  • i proventi delle attività commerciali e patrimoniali;
  • eventuali lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
  • ogni altro provento acquisito in relazione alla gestione economico-produttiva del demanio collettivo civico dell’Ente.
  1. Le somme ed i proventi derivanti dall’ordinaria e straordinaria amministrazione sono introitati dall’A.D.U.C. e dallo stesso gestiti in conformità al bilancio di previsione e nel rispetto delle norme vigenti.
  2. L’utilizzo dei proventi avviene da parte dell’A.D.U.C. sulla base delle seguenti priorità:
  3. interventi per l’amministrazione, il mantenimento ed il miglioramento dei beni del demanio civico o collettivo;
  4. interventi per mantenimento e miglioramento fondiario;
  5. interventi di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali;
  6. interventi per iniziative di attività economica nell’ambito agro-silvo-pastorali;
  7. interventi per iniziative di interesse generale della popolazione della frazione demaniale.

ART.31– Bilancio di esercizio e contabilità.

  1. Gli esercizi sociali iniziano il 1Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.
  2. L’ADUC opera in regime di contabilità ordinaria.
  3. L’ADUC adotta il bilancio di previsione, che deve essere approvato entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
  4. Il bilancio di chiusura di esercizio, redatto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2423c.c. e ss., deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo eventuali proroghe previste dalla legge.
  5. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da tutti gli elementi contabili che hanno concorso al risultato finale.
  6. I bilanci sono pubblici per gli utenti dell’A.D.U.C.
  7. La gestione della propria contabilità avviene in forma diretta mediante conto corrente bancario aperto presso Istituti di Credito o Uffici Postali, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.
  8. I pagamenti e le riscossioni devono essere effettuati in modo tracciabile.

 

ART.32Modifiche dello Statuto.

Le modifiche parziali o totali dello Statuto possono essere proposte dal Presidente o da tre quinti dei membri del Comitato e sottoposte al Comitato entro 30 giorni dalla presentazione. Per l’approvazione della revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti dei componenti del Comitato. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica presenti.

ART. 33 – Foro competente.

Per ogni controversia derivante dall’interpretazione e applicazione del presente statuto, è esclusivamente competente il foro di Vallo della Lucania.

 

ART. 34– Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nello Statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti, le norme del codice civile e la richiamata normativa in premessa.

ART. 35 – Entrata in vigore dello Statuto.

Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’Albo on line dell’A.D.U.C. di Acquavella.

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