REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENI DEMANIALI DI
ACQUAVELLA – COMUNE DI CASAL VELINO, PROVINCIA DI SALERNO
TITOLO I
UTENTI E BENI DI USO CIVICO
Articolo 1 – Disciplina, finalità e modalità di assegnazione dei terreni
1. Il presente Regolamento – iscritto nella normativa sancita dalle Leggi Regionali 17
marzo 1981, n. 11 e 7 maggio 1996, n. 11, nonché nella Legge 16 giugno 1927, n.
1766 e nel Regolamento di Esecuzione approvato con Regio Decreto 26 febbraio
1928, n. 332 – disciplina il diritto di uso civico sul territorio rientrante
nell’Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella, costituito dalle
Frazioni di Acquavella e Bivio di Acquavella del Comune di Casal Velino provincia di
Salerno, come da stralcio delle liste elettorali relative alle elezioni avvenute nel mese
di novembre dell’anno 2012 a seguito del Decreto di indizione della Regione
Campania n. 217 del 20 agosto 2012, nel prosieguo denominata Amministrazione
Separata dei Beni Demaniali di Acquavella, o Territorio Frazionale, o Frazione
Demaniale.
2. Con il presente Regolamento l’Amministrazione intende recuperare lo scopo per cui le
terre furono donate ai cittadini dell’allora frazione di Acquavella (oggi frazioni di
Acquavella e Bivio di Acquavella) e perseguire, attraverso la loro utilizzazione, un
corretto sviluppo nel settore agricolo e zootecnico, dando impulso alla nuova
imprenditorialità locale, soprattutto giovanile, favorendo, al contempo, forme
associative di conduzione delle attività produttive, nonché l’accorpamento terriero
attraverso l’incentivazione e l’integrazione verticale.
3. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 giugno 1927, i terreni sono distinti in due
categorie: A e B. Per terreni di categoria A si intendono quelli convenientemente
utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, mentre per i terreni di categoria B
si intendono quelli utilizzabili per la coltura agraria. Il Presidente dell’Amministrazione
dei Beni Demaniali, o il Vice Presidente nel caso di assenza del Presidente,
provvederanno, annualmente e comunque entro il 31 gennaio ad accertare che:
sui terreni di cui alla categoria A siano esistenti, oltre al diritto di pascolo, il
diritto di legnatico ed i diritti sui prodotti secondari legittimamente esercitati;
i terreni di categoria B siano effettivamente utilizzati per la coltura agraria.
4. L’assegnazione avverrà, con ordinanza presidenziale, in seguito al bando pubblicato
e approvato dal Comitato, in cui saranno previste modalità e termini.
Articolo 2 – Competenza territoriale
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del vigente Statuto,
si applica sul territorio di competenza dell’Amministrazione Separata dei Beni
Demaniali, di Acquavella (Frazione Demaniale).
2. L’assegnazione e l’utilizzo delle terre della frazione demaniale, avvengono
esclusivamente con le modalità stabilite nel presente Regolamento. Pertanto, si
ritengono nulle altre forme di assegnazioni scritte, verbali e/o derivanti da accordi
espressi o taciti, usi e consuetudini.
3. I soggetti di cui al successivo articolo 3, nel rispetto delle leggi nazionali e della
Regione Campania, sono titolari ed esercitano i diritti di uso civico sui demani liberi
che ne sono gravati così come individuati nel decreto commissariale di assegnazione
a categoria del 12 gennaio 1935 pubblicato all’albo pretorio del Comune di Casal
Velino per trenta giorni consecutivi, cioè dal 13 gennaio al 12 febbraio 1935, senza
opposizioni, e, per quanto riguarda le terre demaniali ricadenti nel comprensorio di
bonifica dell’Alento, giusto piano di massima in data 1 agosto 1935, nel decreto di
assegnazione a categoria del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, n. 706 – 13/4
U. C. – Sottosegretario di Stato per la bonifica integrale del 22 gennaio 1936.
Articolo 3 – Titolarità
1. All’esercizio degli usi civici sul territorio della Frazione Demaniale hanno diritto, con
preferenza:
a) i cittadini naturali residenti del territorio della Frazione Demaniale, come indicato
all’articolo 1;
b) i cittadini residenti nel Comune di Casal Velino per un periodo non inferiore a due
anni;
c) coloro, di ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini residenti
nella Frazione Demaniale e siano residenti nel territorio frazionale stesso.
Articolo 4 – Tipologia degli usi
1. Gli usi civici che possono esercitarsi sul territorio della Frazione Demaniale sono:
a) la raccolta dei prodotti spontanei della terra;
b) il legnatico;
c) il pascolo permanente.
2. Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di
esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza,
l’Amministrazione dei Beni Demaniali, previa delibera del Comitato, può imporre agli
utenti un corrispettivo per l’esercizio degli usi consentiti.
3. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli usi civici,
ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell’articolo 8 della Legge
Regionale n. 11/1981 e ss.mm.ii. e dell’articolo 46 del Regio Decreto 26 febbraio
1928, n. 332, devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiarie
e colturali, nonché al sostegno delle attività agro – industriali delle imprese cooperative
costituite.
4. I terreni demaniali del territorio frazionale sono assicurati contro eventuali danni ad
essi prodotti. Il Comitato provvede alle richieste di finanziamento e di risarcimento
inerenti ai danni subiti nei terreni demaniali, da inoltrare agli enti preposti.
Articolo 5 – Nuove forme di gestione
1. Gli usi civici possono essere esercitati, oltre che dai singoli frazionisti, anche da
associazioni di abitanti provvisti di requisiti di professionalità (coltivatori, mezzadri,
affittuari, contadini limitrofi, braccianti, pastori o giovani frazionisti interessati allo
sviluppo dell’agricoltura), costituiti in cooperative legalmente riconosciute, basate su
rigorosi criteri economici ed ambientali, secondo le modalità stabilite dalle Leggi
Regionali n. 11 del 7 maggio 1996 e n. 11 del 17 marzo 1981 e ss.mm.ii., previa
autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per concessione in uso
temporaneo.
2. L’Amministrazione Separata dei Beni Demaniali di Acquavella diventa socio
dell’impresa cooperativa conferendo come sua quota capitale le terre demaniali
ritenute idonee, con l’obbligo di reinvestire nell’azienda o in opere di miglioramento
della zona, la quota di utili e mezzi ad essa spettante.
3. Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda cooperativa è composto dai rappresentanti
dei vari enti territoriali e pubblici coinvolti nel progetto di impresa, lasciando il massimo
spazio all’autogestione dell’azienda da parte dei produttori.
4. L’ulteriore composizione del Consiglio di Amministrazione, il metodo di elezione, la
durata, le norme per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile sono
determinati nello statuto dell’impresa cooperativa.
5. Le modalità di raccolta e di esercizio degli usi civici da parte dell’impresa cooperativa
sono determinati annualmente dal Comitato.
Articolo 6 – Altri soggetti ammessi all’uso civico
1. I soggetti esclusi dall’elencazione di cui all’articolo 3 del presente Regolamento, che
intendono usufruire del diritto di cui all’articolo 4 lett. a) e c), devono farne richiesta
all’Amministrazione dei Beni Demaniali.
2. Il Presidente, sentito il parere del Comitato che decide con apposita deliberazione,
fatto salvo il diritto dei cittadini del territorio frazionale, può rilasciare un tesserino di
autorizzazione, previo pagamento della tassa di concessione, stabilita ogni anno dal
Comitato, comunque non inferiore al doppio di quella eventualmente corrisposta dai
frazionisti.
3. La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere allegata al tesserino, corredato di
fotografia formato tessera dell’interessato, con l’indicazione delle generalità complete,
nonché del luogo di residenza.
4. Il tesserino ha la validità di anni 5, rinnovabile annualmente mediante il versamento
della tassa di concessione e potrà essere ritirato dal Presidente qualora il titolare
commetta due successive infrazioni al presente Regolamento; non potrà essere
rilasciato alla stessa persona prima di due anni.
TITOLO II
RACCOLTA DEI PRODOTTI SPONTANEI DELLA TERRA
Articolo 7 – Raccolta dei prodotti spontanei della terra
1. Per prodotti spontanei della terra si intendono, in modo particolare, funghi, fragole,
tartufi, origano, asparagi, more di rovo, muschi, vischio, mirtilli, lamponi, piante
spontanee di qualsiasi specie, anche officinali ed aromatiche, non protette da
speciali leggi, nonché arena, argilla e pietre di Acquavella.
2. La raccolta dell’erba ed il taglio del cespugliame avvengono secondo le modalità
stabilite dall’articolo 16 della Legge Regionale n. 11 del 1996 e ss.mm.ii..
3. È vietata la raccolta dei prodotti spontanei della terra nelle aree rimboschite o
soggette ad interventi silvo – colturali, danneggiate o distrutte da incendio, per la
durata di cinque anni dalla fine dei lavori.
4. Il Presidente del Comitato, previa delibera del Comitato, può stabilire opportune
rotazioni o divieti temporanei nella raccolta dei prodotti spontanei della terra, in
relazione ad avverse condizioni dell’andamento stagionale, anche sulla base di
apposite segnalazioni dell’Autorità Forestale e delle associazioni ambientali.
Articolo 8 – Raccolta dei funghi
1. La raccolta dei funghi epigei è consentita solo per le specie commestibili, alla luce
delle leggi statali e regionali vigenti in materia.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che
possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato
radicale della vegetazione.
3. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che
consentono la sicura determinazione della specie.
4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie. I funghi,
durante la raccolta, dovranno essere contenuti in cestelli o altri contenitori tali da
consentire, durante la ricerca stessa, la caduta sul suolo delle spore per facilitarne la
sementazione e la riproduzione. È vietato, in ogni caso, l’uso di sacchetti di plastica
o recipienti ermeticamente chiusi.
5. Il Presidente, su domanda e previa deliberazione del Comitato, può autorizzare la
raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e/o scientifici.
6. La raccolta di funghi epigei è consentita con le modalità di cui al precedente articolo
7, per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:
a) per i soggetti di cui all’articolo 3, 3,5 kg 3 complessivi;
b) per i soggetti di cui all’articolo 5, kg 2 complessivi;
c) per i soggetti di cui all’articolo 6, kg 1,5 complessivi.
Articolo 9 – Modalità nella raccolta dei prodotti della terra
1. È consentita, altresì, la raccolta dei seguenti prodotti spontanei della terra, nei limiti
giornalieri ed individuali e con le modalità per ciascuno specificati:
a) fragole: 500 grammi, purché raccolte perfettamente mature, con il divieto assoluto
di estirparne le piantine;
b) lamponi: 200 grammi;
c) origano: 100 grammi, purché raccolto maturo, con divieto assoluto di estirparne le
radici;
d) piante erbacee e/o medicinali: 300 grammi;
e) muschi: kg 2.00;
f) mirtilli: kg 1.500;
g) more di rovo: kg 0.500;
h) asparagi: kg 1.500;
i) vischio: un solo ramo fruttifero.
Articolo 10 – Deroga nella raccolta dei prodotti della terra
1. In deroga ai precedenti articoli 8 e 9, il Comitato può autorizzare i cittadini inclusi
nell’articolo 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie
famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere in misura
maggiore i prodotti spontanei della terra, compresi i funghi, nel rispetto delle leggi
vigenti in materia e a venderli ai cittadini residenti nella Frazione Demaniale.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo il Comitato stabilisce
anche il quantitativo massimo ed il tempo del prelievo.
Articolo 11 – Raccolta dei tartufi
1. L’esercizio per la raccolta dei tartufi si esercita in conformità alle leggi vigenti in
materia. Rimane stabilito come quantitativo massimo per la raccolta, 200 grammi pro
capite senza licenza.
Articolo 12 – Divieti nella raccolta dei prodotti della terra
1. È vietata la raccolta delle seguenti specie vegetali:
a) giglio tigrato;
b) garofani di montagna;
c) valeriana;
d) camomilla romana;
e) coriandolo;
f) lavanda;
g) timo.
2. La raccolta delle specie non comprese nel precedente comma deve avvenire senza
estirparne l’apparato radicale, senza recare danno alle colture agricole ed è limitato ad
un massimo di dieci assi floreali complessivamente per persona.
3. È vietato il commercio di fiori spontanei.
Articolo 13 – Arena, argilla e pietre di Acquavella
1. Ogni cittadino residente nella Frazione Demaniale, salvo diverse disposizioni di legge
Regionale e/o Statale, può estrarre, in modica quantità, arena, argilla e pietre esistenti
sul demanio per la costruzione o altri usi di interesse puramente privato. In caso
contrario è tenuto al pagamento di una somma, determinata dal Comitato che ne
stabilisce anche la quantità.
2. Per l’esercizio delle cave di cui al comma precedente si osservano le norme vigenti in
materia e i contravventori saranno puniti a norma di legge.
TITOLO III
USO CIVICO DEL LEGNATICO
Articolo 14 – Raccolta della legna
1. La raccolta della legna secca e del morto giacente a terra ritraibile dalle ramaglie, dal
frascame, dai residui di tagli e dalla chioma degli alberi abbattuti da intemperie ed
idonea solo a legna, è libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei
bisogni delle rispettive famiglie.
2. Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la
ceppaia e le radici.
3. L’utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro
legname giacente a terra, ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o
secchi ma comunque morti, deve essere autorizzata dall’Amministrazione Separata
dei Beni Demaniali di Acquavella, previo accertamento e marchiatura dell’Ente.
4. È vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche e marcite e l’utilizzo di
alberi e legname abbattuti dolosamente o cercinati anche quando tale materiale
risultasse secco o addirittura in fase di decomposizione, fatta eccezione per piccoli
quantitativi autorizzati dal Presidente.
5. Il legname prelevato sulla base delle autorizzazioni previste dal presente articolo,
andrà quantificato e registrato a cura del Comando di Polizia Municipale del Comune
di Casal Velino o del personale addetto dell’Amministrazione dei Beni Demaniali.
6. È vietato il commercio, nonché l’esportazione fuori dal territorio frazionale, della legna
raccolta ed ottenuta sulla base del diritto di uso civico.
Articolo 15 – Deroga nella raccolta della legna
1. In deroga al precedente articolo 14 il Comitato può autorizzare i cittadini inclusi
nell’articolo 3, che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie
famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura
maggiore del bisogno e a venderla ai cittadini residenti nella Frazione Demaniale.
2. Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo il Comitato stabilisce
anche il quantitativo massimo e le modalità del prelievo.
Articolo 16 – Legna da lavoro
1. Ai cittadini aventi diritto di legnatico può autorizzarsi gratuitamente, nei limiti degli
effettivi bisogni e previo parere dell’Autorità Forestale:
a) la concessione di legname per attrezzi agricoli artigianali;
b) il legname occorrente alla costruzione di capanne ed alla chiusura di mandrie ad
allevatori, purché abbiano questi provveduto agli adempimenti di cui al successivo
articolo 26.
TITOLO IV
COLTIVAZIONE DEI TERRENI DEMANIALI
Articolo 17 – Coltivazione delle terre
1. Ogni cittadino può fare richiesta di coltivare in concessione, per i propri usi familiari e
con l’obbligo delle migliorie, quote di demani di uso civico classificati alla categoria B
di cui all’articolo 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, così come risultanti dai
decreti di assegnazione già richiamati e nel rispetto delle procedure di cui alla Legge
Regionale n. 11 del 17 marzo 1981 e ss.mm.ii. e degli articoli 47 e segg. del Regio
Decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
2. Per usi familiari si intendono quei terreni utilizzati per il fabbisogno ed il sostentamento
del nucleo familiare, di estensione non superiore a metri quadrati 2.000.
3. L’estensione del terreno per uso familiare, con deliberazione del Comitato, potrà
subire variazioni in caso vi siano richieste provenienti da nuclei familiari numerosi, di
volta in volta singolarmente valutati.
4. Le terre classificate alla categoria B, di cui al comma 1, sono assegnate con contratto
a titolo oneroso e pagamento del canone annuale anticipato. Il contratto è revocabile
ad nutum dall’Amministrazione e rinnovabile annualmente, finché si definiscano le
soluzioni di cui alla Legge Regionale n. 11/1981 e ss.mm.ii..
5. In caso di morte dell’intestatario il terreno viene assegnato, previa richiesta, al coniuge
superstite e, in sua assenza, ad uno degli eredi interessato a voler continuare il
rapporto con l’Ente, fino alla conclusione naturale della concessione con possibilità
comunque di rinnovo.
6. Nei casi in cui l’estensione delle terre da ripartire non risulti sufficiente per soddisfare
tutte le domande delle famiglie che vi hanno diritto, si procederà secondo i canoni che
di seguito si riportano:
a) cittadini residenti nel territorio frazionale;
b) cittadini residenti nel Comune di Casal Velino, che abbiano richiesto terreni non
superiori a mq. 1.000;
c) sorteggio in seduta pubblica, che tenga conto anche della situazione reddituale
dei cittadini che concorrono all’assegnazione, cioè inserendo nel sorteggio
quelli che abbiano un reddito inferiore ad € 7.500,00 annui e, a seguire, quelli
con redditi immediatamente superiori, fino all’occupazione di tutti i terreni da
assegnare.
7. Entro trenta giorni dall’assegnazione, con l’assistenza del Presidente o di un suo
delegato, si provvede all’immissione in possesso dei quotisti in regola con il primo
pagamento anticipato del canone fissato dal Comitato, anche a titolo di rimborso
delle spese di ripartizione. Di ogni operazione è redatto verbale. I quotisti che non si
presentano a prendere possesso sono invitati con avviso notificato per mezzo del
messo comunale nel termine di trenta giorni ed in caso di non comparsa, se l’avviso
non è stato notificato a mani proprie, è ripetuto una sola volta con intervallo di dieci
giorni. Coloro che invitati nel modo suddetto non si presentano personalmente o per
mezzo di persona della famiglia munita di regolare mandato, sono di pieno diritto
considerati come rinunciatari e le loro quote sono riassegnate ex articolo 21 Legge n.
1766 del 1927 e ss.mm.ii..
8. Le piantagioni di colture permanenti, ovvero che non si esauriscono nel ciclo
stagionale, come ad esempio agrumeti, uliveti, vigneti, ecc., sono ammesse dietro
istanza presentata dall’affittuario, ovvero si considerano legittime in sanatoria, anche
se collocate nel terreno arbitrariamente e senza che sia pervenuta alcuna istanza. Le
medesime diventano patrimonio dell’Ente e, pertanto, non costituiscono oggetto di
pretesa alcuna di rimborso spese e/o estirpazione da parte del conduttore che
deciderà di lasciare il terreno (comma inserito con deliberazione di Comitato n. 38 del
08.09.2016).
9. È vietata la coltivazione delle terre quando:
a) anche se destinate all’uso agricolo, sia intervenuto divieto o vincolo forestale a
scopo di difesa idrogeologica del suolo;
b) sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione e/o di mutamento di
destinazione;
c) trattasi di terreni o superficie di strade comunali o tratturi demaniali, anche se
non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
d) siano state notoriamente programmate dall’Amministrazione per la realizzazione
di opere di pubblico interesse.
10.È vietato il disboscamento e la rendita boschiva.
Articolo 18 – Superficie coltivabile
1. La superficie coltivabile, di norma limitata allo stretto fabbisogno familiare, può
estendersi anche a scopi diversi, purché autorizzati nella concessione in uso e non
contrari alla legge. La medesima superficie viene determinata all’atto della richiesta.
2. La coltivazione deve essere effettuata direttamente dal richiedente e dalla sua
famiglia, mentre resta vietato l’affidamento, a qualsiasi titolo, della lavorazione a terzi
(c.d. sub affitto).
3. Ciascun conduttore assegnatario di terreno deve coltivare il proprio fondo, senza
sconfinare in quelli assegnati ad altri conduttori e/o non assegnati ad alcuno.
4. Il terreno coltivato può essere recintato con paletti in legno e rete. Sono vietate le
recinzioni in filo spinato.
Articolo 19 – Canone annuale e durata della concessione
1. L’Amministrazione dei Beni Demaniali, relativamente ai terreni di categoria B, nel
disciplinare la coltivazione, con preferenza nell’assegnazione per le famiglie meno
abbienti, purché diano affidamento di trarne la maggiore utilità, fissa il canone
annuale, come da delibera n. 2 del 27.01.2014 del Comitato di Amministrazione dei
Beni Demaniali di Acquavella, in € 0,11 per metro quadrato, ridotto del 40% per i
cittadini residenti nella Frazione Demaniale.
– in caso di presenza di colture permanenti al momento dell’assegnazione, o
piantumate nel corso della concessione novennale, le medesime si ritengono
acquisite al patrimonio dell’Ente, senza pretesa alcuna da parte dell’affittuario, in
caso di recesso dal contratto di concessione, di estirpazione, taglio o altra azione
tendente a compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ente;
– per i cives la tariffa sarà fissata in € 0,10, mentre per tutti gli altri cittadini la tariffa da
applicare sarà di € 0,15 (cfr. deliberazione di Comitato n. 38 del 08.09.2016).
2. È previsto lo sgravio del canone annuale, a condizione che il fondo sia coltivato per uso
familiare e non imprenditoriale, nei seguenti casi e con le seguenti aliquote:
a) Soggetti che non sono intestatari di terreni di proprietà, nella misura del 10% del
canone annuo dovuto;
b) Soggetti riconosciuti invalidi civili al 100% che siano inseriti nello stato di famiglia e
che percepiscano esclusivamente la pensione di invalidità, senza l’incremento di
altre indennità, nella misura del 10% del canone annuo dovuto;
c) Conduttori che prediligono l’agricoltura biologica, idoneamente certificata, nella
misura del 10% del canone annuo dovuto;
d) Soggetti con nucleo familiare non inferiore a n. 5 componenti, nella misura del 10%
del canone annuo dovuto;
e) Soggetti ultra sessantacinquenni, nella misura del 10% del canone annuo dovuto.
Le percentuali di sgravio non sono cumulabili e vanno certificate attraverso idonea
documentazione.
3. Per coloro che esercitano attività imprenditoriali, il cui canone è fissato, come da
delibera sopra richiamata, in € 0,18 al metro quadrato, ridotto del 40% per i cittadini
residenti nella Frazione Demaniale, è previsto lo sgravio del canone annuale nei casi
in cui:
a) prediligano l’agricoltura biologica, purché idoneamente certificata, nella misura del
20% del canone annuale dovuto;
b) prediligano l’assunzione, per un periodo non inferiore n. 51 giornate lavorative, di
cittadini residenti nella Frazione Demaniale, nella misura del 25% del canone
annuale dovuto.
4. Il canone annuale anticipato, con deposito cauzionale minimo di tre mensilità, è
aggiornato periodicamente dal Comitato in base ai dati inflattivi Istat ed alle spese
ordinarie e straordinarie effettivamente sostenute sulle aree destinate alla coltivazione.
5. Gli inadempienti al pagamento anticipato del canone annuale al 31 dicembre,
reiterando la propria posizione debitoria per un periodo superiore a giorni 60 dalla
scadenza fissata dal presente Regolamento, perdono il diritto alla concessione del
terreno.
6. Ogni due anni il Comitato provvede alla revisione delle concessioni assegnate e valuta
obiettivamente le eventuali variazioni da apportare.
7. Le concessioni non possono avere durata superiore ad anni 9 per i cittadini residenti
nel territorio Frazionale e ad anni 5 per i non residenti. È comunque prevista la
possibilità di rinnovare la concessione dello stesso appezzamento di terreno mediante
il “c.d. diritto di prelazione”, con interruzione minima di almeno 1 settimana allo
scadere del predetto termine, anche al fine di consentire i prescritti adempimenti di
legge.
8. Le certificazioni attestanti il possesso del terreno vengono rilasciate a coloro che siano
in regola con il pagamento del canone.
9. Il rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta, è subordinato esclusivamente alla
preventiva sottoscrizione di regolare contratto/concessione di affitto sia agricolo che
ad usi diversi, registrati presso l’Agenzia delle Entrate; inoltre, l’utente deve essere in
regola con il pagamento dei canoni di concessione/affitto. Non costituiscono idoneo
titolo gli atti, accordi o altri documenti diversi dal contratto/concessione di affitto
regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate (Inserito con deliberazione di
Comitato n. 1 del 08.03.2017).
TITOLO V
USO CIVICO DEL PASCOLO
Articolo 20 – Esercizio del pascolo
1. Il diritto di pascolo permanente di cui all’articolo 4, lettera c), del presente
Regolamento si intende esteso a quella parte del territorio frazionale assegnata alla
categoria A dai decreti già richiamati, in virtù dell’articolo 11 della legge 16 giugno
1927, n. 1766.
2. L’esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all’osservanza delle disposizioni
contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella
provincia di Salerno e del piano di assestamento forestale.
Articolo 21 – Divieto di pascolo
1. Il pascolo è vietato:
a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto
tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
b) sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con delibera di giunta
regionale;
c) su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi o per un periodo non inferiore
ad anni cinque, salvo ulteriore divieto dell’Autorità Forestale;
d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata
dall’Autorità Forestale;
e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti da leggi statali
o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all’articolo 5 del presente
Regolamento, sempre che sia intervenuta autorizzazione regionale ai sensi degli
articoli 12 della Legge n. 1766/1927, 41 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n.
332, 2, 5 e 10 della Legge Regionale n. 11/1981 e ss.mm.ii..
Articolo 22 – Licenza di pascolo e tipo di fida
1. È ammesso l’uso dei pascoli in rapporto precario di fida.
2. La fida è pagata dagli aventi diritto cui è riconosciuta licenza di pascolo, in anticipo
entro il 31 marzo e con diritto di revoca entro il 30 aprile.
3. La fida stabilita a norma del presente articolo, nel rispetto dell’articolo 46 del Regio
Decreto n. 332/1928, deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata
agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l’Amministrazione e la
sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato
dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti.
Articolo 23 – Tipologia capi di bestiame
1. Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono
esclusivamente:
a) i bovini in genere;
b) gli equini in genere;
c) gli ovini e i caprini.
2. Gli animali possono pascolare nei siti indicati e autorizzati, comunque a distanza non
inferiore a metri 500 da insediamenti abitativi, sportivi, turistici, da corsi d’acqua e
sorgenti.
Articolo 24 – Fida altrui
1. È proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a
proprietari diversi da quelli di cui all’articolo 3 del presente Regolamento o comunque
legittimati.
2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di
penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l’immediata espulsione degli
animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due.
Articolo 25 – Custodia del bestiame
1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in
possesso di asce ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai
pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.
2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva
per incendi di boschi o di cespugliati.
3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni. II
numero di custodi dovrà essere nella proporzione di almeno uno ogni 50 capi di
bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 120 di
bestiame ovino.
Articolo 26 – Prescrizioni per la fida
1. I cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali
destinati a pascolo devono:
a) dichiarare in forma scritta, in anticipo, all’ufficio addetto dell’Amministrazione le
specie ed il numero di animali;
b) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il
bestiame non è affetto da malattia alcuna;
c) aver marchiato il bestiame grosso e quello piccolo dichiarandone le iniziali e i colori;
d) aver pagato la fida stabilita per l’anno in corso;
e) dichiarare di pagare l’eventuale conguaglio della fida prima dell’inizio dell’esercizio
dell’anno successivo.
2. I terreni concessi in pascolo a ciascun cittadino che ne fa richiesta non possono
superare i cinque ettari, elevati a 15 se il richiedente è titolare di Partita IVA.
Articolo 27 – Produttività dei pascoli
1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, l’ingresso sui territori demaniali è
autorizzato in conformità alle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti in
Provincia di Salerno.
2. Tali termini potranno eccezionalmente essere modificati dall’Amministrazione dei Beni
Demaniali, a seconda dell’andamento stagionale e dalla configurazione dei terreni.
Articolo 28 – Carico e durata del pascolo
1. L’Amministrazione dei Beni Demaniali, previa delibera del Comitato, determina ogni
anno il carico di bestiame (specie e numero degli animali da immettere) e la durata del
pascolo, compatibile con le aree assegnate, fatte salve quelle destinate per il turno
triennale di riposo o lavori di miglioramento, dividendo le stesse in due categorie:
quelle sulle quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame grosso e quelle sulle
quali dovrà esercitarsi il solo pascolo per il bestiame piccolo.
2. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l’obbligo di portare fuori dai
terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva
diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.
Articolo 29 – Tassa fida pascolo
1. La fida viene fissata dall’Amministrazione dei Beni Demaniali almeno sei mesi prima
dell’immissione del bestiame nelle aree di pascolamento e il Comitato provvede
all’aggiornamento, entro gli stessi termini, sulla base dei dati inflattivi risultanti dall’Istat
dell’anno precedente e sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria
amministrazione effettivamente sostenute sulle aree di pascolamento, nel rispetto dei
richiamati limiti previsti dall’articolo 46 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Essa sarà pagata anticipatamente e comunque prima dell’ingresso sui luoghi di
pascolo, come previsto dall’articolo 26 del presente Regolamento.
2. Ai terreni concessi in uso per il pascolo, ovvero quelli di categoria A e quelli di categoria
B non assegnati ad alcuno e, pertanto nella disponibilità dell’Ente, vengono applicati i
seguenti canoni di concessione:
bovino, € 4,00 annui per ogni capo;
ovino e caprino, € 2,00 annui per ogni capo;
equino, € 10,00 annui per ogni capo.
3. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di
pascolamento, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo verranno reinvestite
dall’Amministrazione dei Beni Demaniali, per il miglioramento del demanio
frazionale.
4. L’allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l’anno in corso, non ha diritto
all’ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli
interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini
stabiliti dal secondo comma del precedente articolo 22.
Articolo 30 – Eventuale graduatoria fida
1. Nella necessità di una graduatoria per l’assegnazione della fida costituiranno titoli
preferenziali:
a) la buona condotta morale e civile;
b) l’essere capo famiglia;
c) l’assenza di forme di sostentamento;
d) l’essere allevatore a titolo principale;
2. Nel caso in cui vi siano più soggetti richiedenti e con titoli preferenziali di cui alle
lettere a), b), c) e d), di cui al precedente comma, si procederà all’assegnazione in
considerazione del reddito familiare di ciascun richiedente, significando che sarà
privilegiato il cittadino con reddito inferiore, fino al soddisfacimento delle richieste
pervenute.
TITOLO VI
DIVIETI AMBIENTALI
Articolo 31 – Divieto di scarico e deposito
1. Nel rispetto delle norme ambientali e forestali vigenti in materia è vietato lavare
nell’alveo e in adiacenza di fiumi e di ogni altro corso d’acqua, automobili ed altri
mezzi meccanici e di trasporto.
2. È vietato lo scarico e il deposito, anche temporaneo, di rifiuti e detriti lungo e dentro i
corsi d’acqua, nei boschi, pascoli e prati, lungo le strade ed in ogni altro luogo
pubblico, ad eccezione dei luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore
dell’Amministrazione dei Beni Demaniali.
Articolo 32 – Uso dei fuochi
1. È vietato accendere fuochi nei terreni demaniali o a distanza inferiore a 100 metri dai
medesimi. Dal 15 giugno al 30 settembre è vietato accendere fuoco a distanza
inferiore a 200 metri.
2. A tale divieto è fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro anche connessi
alla vigilanza, sono costretti a soggiornare nei terreni demaniali.
3. Ad essi è consentito, con le necessarie cautele di cui all’articolo 6 Legge Regionale n.
11/1996 e ss.mm.ii. ed in spazi preventivamente ripuliti da ogni materiale infiammabile,
accendere il fuoco strettamente necessario con l’obbligo di spegnere completamente
ogni residuo prima di abbandonarlo.
4. Dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato fumare nei terreni demaniali e nelle strade e
sentieri che li attraversano. Sono, altresì, vietati i fuochi d’artificio nei terreni demaniali
e per una distanza di 1 km da essi; tale esercizio resta comunque subordinato alle
leggi vigenti in materia.
Articolo 33 – Abbattimento e danneggiamento di alberi
1. È vietato l’abbattimento e il danneggiamento di alberi, il taglio di arbusti e della
macchia mediterranea, nonché la raccolta di fogliame, di terriccio e di semi qualora, in
questi ultimi casi, si rilevi che detta raccolta comprometta la rinnovazione del terreno.
2. I tagli boschivi avvengono secondo le modalità della Legge Regionale n. 11/1996 e
ss.mm.ii..
Articolo 34 – Divieto di transito e parcheggio
1. È severamente vietato:
a) il transito con qualsiasi automezzo sulle piste di esbosco, sulle strade di servizio
forestale, nell’interno di zone boscate e su qualunque altro percorso se non
preventivamente autorizzato;
b) praticare motocross e simili;
c) il parcheggio di veicoli a motore, anche in disuso, in aree erbose e nell’interno di
zone boscate, cave, zone archeologiche, ecc..
2. È consentita l’installazione, previa autorizzazione scritta del Presidente, anche per
esigenze di protezione civile e di difesa enti da incendi, di tende, roulottes e postazioni
mobili in zone prestabilite.
TITOLO VII
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 35 – Autorità di controllo
1. Il controllo sull’osservanza del presente Regolamento e l’accertamento delle
violazioni relative sono affidate al personale dei Vigili Urbani del Comune di Casal
Velino, al personale designato alla vigilanza dall’Amministrazione dei Beni Demaniali
di Acquavella, al personale del Comando Stazione Forestale, agli Agenti di Polizia ed
ai Carabinieri, nonché al personale designato da enti ed associazioni che abbiano,
per fini istituzionali, la protezione della natura, degli animali e del paesaggio.
2. Gli agenti che accertano le violazioni al presente Regolamento procedono
immediatamente alla contestazione dell’infrazione mediante apposito verbale, che
viene trasmesso in copia al Presidente del Comitato, il quale stabilisce l’entità della
sanzione e ne ingiunge il pagamento al trasgressore mediante versamento sul conto
corrente intestato all’Amministrazione dei Beni Demaniali – Servizio di Tesoreria. In
caso di impossibilità di verbalizzazione scritta immediata l’Amministrazione
provvederà alla notifica di copia del relativo verbale, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 36 – Tipologia sanzioni
1. La violazione delle norme previste dal presente Regolamento, se non supporta
l’applicazione di sanzioni penali laddove disposte da leggi, comporta l’applicazione
delle seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque, non avendo i requisiti di cui all’articolo 3, si dedichi alla raccolta di funghi
o altri prodotti spontanei della terra su aree demaniali e sia privo di tesserino o non
in regola con la tassa di concessione previsti dall’articolo 6 è soggetto, oltre che al
sequestro dei prodotti, alla sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al
doppio della tassa di concessione annuale stabilita dal Comitato; se recidivo la
sanzione viene raddoppiata;
b) ogni violazione delle norme di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del presente
Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00. Per
l’abbattimento di alberi di alto fusto si applica la sanzione amministrativa da € 500,00
ad € 1.500,00 per ogni esemplare abbattuto.
c) ogni violazione delle norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del presente
Regolamento è punita, oltre che con la confisca dei prodotti, con la sanzione
amministrativa da € 100,00 ad € 300,00;
d) la violazione delle norme di cui all’articolo 14 comporta, oltre la confisca della legna,
la sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00;
e) la violazione delle norme di cui all’articolo 18 comma 2 comporta, oltre alla
rescissione del contratto, il pagamento della sanzione amministrativa da € 500,00
ad € 2.500,00;
f) la violazione delle norme di cui all’articolo 18 comma 3 comporta, le seguenti
sanzioni:
I. l’immediata restituzione del terreno oggetto di abusivo utilizzo, ivi compreso il
raccolto eventualmente presente, se il conduttore ha sconfinato in buona fede;
II. se il conduttore ha agito in malafede, oltre all’immediata restituzione del terreno
oggetto di abusivo utilizzo, ivi compreso il raccolto eventualmente presente, il
pagamento della sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 1.500,00,
raddoppiata in caso di resistenza e/o ritardo superiore a giorni 15
dall’intimazione al rilascio del terreno;
g) il mancato e/o il ritardato pagamento del canone annuale di cui all’articolo 19 oltre
tre mesi dalla scadenza comporta, oltre al pagamento del canone previsto, nonché
degli interessi di mora, la rescissione del contratto con la conseguente restituzione
del terreno assegnato;
h) la violazione delle norme di cui agli articoli 21, 23 e 24 comporta la sanzione
amministrativa corrispondente al quadruplo della fida stabilita.
2. Chiunque, con una azione od omissione, viola diverse disposizioni o commette più
violazioni, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.
3. Per le sanzioni non previste dal presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca
reato per cui si procede con denuncia all’Autorità Giudiziaria, si applicano le norme
previste dalle leggi vigenti.
Articolo 37 – Devoluzione proventi delle sanzioni
1. I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per
contravvenzioni al presente Regolamento sono devoluti alla cassa
dell’Amministrazione dei Beni Demaniali ed impiegate nel rispetto delle norme di cui
all’articolo 8 della Legge Regionale n.11/1981 e ss.mm.ii..
2. I prodotti confiscati sono consegnati ad istituti di beneficenza, previo accertamento
della commestibilità da parte delle strutture sanitarie competenti.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 38 – Modifiche
1. Per la revisione del presente Regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, è
richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Comitato.
2. Le modifiche al Regolamento possono essere proposte da due quinti dei membri e
sottoposte al Comitato entro trenta giorni dalla presentazione.
Articolo 39 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme
regionali e statali vigenti in materia, nonché le prescrizioni di massima e di polizia
forestale vigenti nella provincia di Salerno.
Articolo 40 – Entrata in vigore e adeguamenti
1. Il presente Regolamento di assegnazione dei Beni Demaniali del territorio frazionale
entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della Regione Campania
ai sensi degli articoli 64 e 66 del D. P. R. n. 616/1977 e ss.mm.ii..
2. Ad esso vanno conformati i contratti di concessione dei terreni gravati da usi civici del
territorio frazionale, nonché le deliberazioni del Comitato di Amministrazione, anche se
precedenti all’entrata in vigore del medesimo.